Verifica di anomalia e prova di resistenza nel ricorso del quarto classificato (TAR Sicilia n. 334 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed è espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro non costituiscono parametro assoluto e inderogabile, ma indice di riferimento di valore ricognitivo e statistico. La clausola sociale va applicata in modo elastico e non rigido, contemperandosi con la libertà di organizzazione dell’impresa subentrante. Il concorrente classificatosi quarto in graduatoria, che agisca per l’aggiudicazione, è soggetto alla prova di resistenza e deve dimostrare l’illegittimità delle offerte di tutte le imprese che lo precedono; ove le censure avverso una sola di esse risultino infondate, l’interesse al ricorso difetta e il gravame è inammissibile.
Il Fatto
Due società concorrenti impugnavano, con ricorsi poi riuniti, l’aggiudicazione di una procedura ristretta indetta da una azienda sanitaria provinciale per l’affidamento quadriennale del servizio di ritiro, gestione e consegna di ausili tecnici per persone disabili, con opzione di rinnovo. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicataria era la prima classificata; la seconda e la terza classificata precedevano la ricorrente principale, collocatasi in quarta posizione.
La ricorrente principale censurava le offerte delle tre imprese che la precedevano, deducendone l’insostenibilità economica, la violazione della clausola sociale, l’applicazione di un CCNL difforme da quello indicato negli atti di gara senza dichiarazione di equivalenza e la carenza dei requisiti della sede operativa e del tecnico ortopedico. Chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, in via subordinata il risarcimento del danno. La seconda classificata proponeva a sua volta ricorso avverso la medesima aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività, osservando che, in presenza di istanza di accesso agli atti di gara o di pendenza di un giudizio ex art. 116 c.p.a., il termine di impugnazione decorre dall’ostensione dei documenti richiesti, comprendenti atti espressamente impugnati. Ha quindi disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.
Sul merito, il Tribunale ha richiamato la regola della prova di resistenza: il concorrente collocatosi dalla terza posizione in giù deve provare non solo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del primo classificato, ma anche l’illegittima ammissione o valutazione di tutte le offerte che lo precedono. Ove le censure avverso una sola di esse siano infondate, il ricorso è respinto senza necessità di esaminare le altre.
Esaminando le censure verso l’aggiudicataria, il Collegio ha ribadito che il giudizio di anomalia non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una “caccia all’errore“. Le giustificazioni dell’aggiudicataria sono apparse ragionevoli: le economie di scala derivanti dalla gestione contemporanea di sei appalti identici, l’ammortamento di macchinari e strutture, l’impiego di sistemi automatizzati di sanificazione e di un’officina mobile giustificano il ridotto fabbisogno di manodopera e lo scostamento dai valori tabellari.
Quanto al CCNL applicato, la valutazione di equivalenza delle tutele costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per illogicità o travisamento; la riconducibilità di entrambi i contratti al settore metalmeccanico e l’assenza di elementi concreti di scostamento rendono non decisivo il mancato deposito della dichiarazione di equivalenza. La clausola sociale, poi, implica un’applicazione elastica, idonea a contemperare l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali con la libertà di organizzazione dell’impresa. Il modesto utile non è di per sé sintomo di inaffidabilità. Il requisito della sede operativa attiene alla fase esecutiva del contratto.
Infondate anche le censure della seconda classificata: la competenza del R.U.P. nella verifica di anomalia, con funzione di supporto della Commissione, è fatta salva dalla coincidenza tra il Presidente della Commissione e il R.U.P. Il calcolo della manodopera risulta corretto. Anche le censure verso la seconda classificata — sgravi fiscali, conoscenza del servizio, disponibilità ammortizzata di strutture e veicoli — sono state giudicate non fondate. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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