Ottemperanza al decreto ingiuntivo per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 278 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Fra i provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rientra anche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non provi di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale è tenuta a ottemperarvi. Sussistono pertanto i presupposti per l’azione di ottemperanza, con condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Un docente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Giudice ordinario aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il titolo, emesso dal Tribunale di Siracusa, era divenuto definitivamente esecutivo ed era stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Sicilia. Il Ministero dell’istruzione e del merito e gli uffici scolastici territoriali si sono costituiti con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’astratta proponibilità dell’azione. Muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il Tribunale osserva che la norma richiama i provvedimenti del Giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato. In tale categoria rientra il decreto ingiuntivo che non sia stato impugnato nei termini di legge.

Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 153 del 2021, che già aveva ricondotto il decreto ingiuntivo non opposto all’ambito dell’ottemperanza.

Nel caso concreto il decreto in epigrafe risultava definitivamente esecutivo ed era stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Dalla notificazione era quindi decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, previsto per l’adempimento delle Amministrazioni.

Il Tribunale rileva poi che l’Amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’inerzia integra quindi il presupposto dell’ottemperanza.

Accolto il ricorso, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al decreto nel termine di sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, precisando che l’incarico è obbligo inderogabile e non comporta compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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