Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 277 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione alla pronuncia passata in giudicato è inadempiente e non può limitarsi a una difesa di mera forma, essendo suo onere provare l’avvenuta esecuzione. Decorso il termine di art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., ordina l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione resistente, con facoltà di delega, e in tal caso l’incarico non comporta alcun compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: l’esecuzione del giudicato è un obbligo cui il pubblico dipendente non può sottrarsi se non per giustificato motivo.

Il Fatto

Un docente propone ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina del 24 ottobre 2024, n. 1973, con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituisce in giudizio con memoria di mera forma, senza dedurre né documentare alcunché.

La sentenza da eseguire è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Messina del 29 agosto 2025, ed è stata notificata all’Amministrazione il 5 dicembre 2024. Dalla notificazione decorre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, ampiamente spirato al momento della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il giudicato risulta formato e ritualmente notificato; il termine per l’esecuzione spontanea è scaduto; l’Amministrazione non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento, pur gravandone su di essa l’onere. Ne deriva l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. La scelta del termine e la fissazione di un ulteriore intervallo decorrono dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione di parte se anteriore, e non dalla pubblicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina fin da ora commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici. Il commissario provvederà entro ulteriori sessanta giorni. La nomina attinge alle risorse interne dell’Amministrazione anche per evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale.

Il Tribunale precisa che l’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice che lo ha nominato, pena le sanzioni di legge. Il commissario non va necessariamente individuato nell’organo che avrebbe dovuto provvedere in via ordinaria, ben potendo il giudice sceglierlo secondo il proprio discernimento.

Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni emolumento: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; del resto l’Amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. Il commissario delegante, come quello che eventualmente si insedi, deve dare immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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