Silenzio della Soprintendenza e poteri sostitutivi del Ministero: non basta l’inerzia se Regione e Comune hanno già vigilato (TAR Lombardia n. 3535 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio dell’amministrazione è infondata quando l’inerzia denunciata non sia attuale, perché gli enti competenti hanno già esercitato i propri poteri di vigilanza adottando provvedimenti espressi divenuti inoppugnabili. Il potere sostitutivo del Ministero della Cultura previsto dall’art. 155, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 presuppone l’inottemperanza o la persistente inerzia delle amministrazioni vigilanti, non ravvisabile allorché Regione e Comune si siano pronunciati nel merito della vicenda, ancorché in senso sfavorevole all’istante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di unità immobiliari prospicienti un esercizio commerciale ubicato in zona sottoposta a doppio vincolo paesaggistico sia con decreto ministeriale del 28 maggio 1969 sia ex lege ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, aveva presentato alla Soprintendenza competente un’istanza volta all’attivazione dei poteri di vigilanza. Chiedeva di accertare l’asserita realizzazione dell’immobile in violazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 7 del 2013 e di ordinare la rimessione in pristino. A fronte del mancato riscontro, aveva instaurato il giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il riparto di competenze in materia di vigilanza paesaggistica, osservando che l’art. 155 d.lgs. n. 42/2004 attribuisce tali funzioni al Ministero e alle regioni, spettando a queste ultime la vigilanza sull’ottemperanza delle amministrazioni da loro individuate. Ha quindi rilevato che il ricorrente aveva dapprima sollecitato il Comune e successivamente presentato un esposto alla Regione Lombardia. Tale esposto era stato riscontrato con un invito all’Amministrazione comunale a effettuare le opportune verifiche e a riferire sugli esiti.
Il Comune, con nota del 16 settembre 2025, aveva confermato la legittimità dei provvedimenti rilasciati in favore della società controinteressata, precisando che la struttura era stata verificata nel corso del 2021 e del 2024 e che i relativi procedimenti si erano conclusi con un’archiviazione. La Corte ha quindi dato atto che tanto il Comune quanto la Regione avevano esercitato i propri poteri di vigilanza, adottando provvedimenti espressi che non erano stati impugnati in sede giurisdizionale.
Sulla base di tali circostanze, il Tribunale ha escluso la sussistenza del presupposto per l’attivazione dei poteri sostitutivi del Ministero, ravvisabile solo in caso di inottemperanza o di persistente inerzia degli enti vigilanti. Avendo Regione e Comune già adottato provvedimenti divenuti inoppugnabili, la domanda è stata respinta nel merito, con condanna del ricorrente alle spese nei confronti della controinteressata e compensazione nei rapporti con il Ministero.
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Nota della Redazione
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