Conversione permesso di soggiorno: l’istanza errata va trasmessa al SUI (TAR Molise n. 109 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno dinanzi ad un organo incompetente costituisce una mera irregolarità che non legittima il rigetto della domanda. L’Amministrazione, ove non si ritenga competente, è tenuta a trasmettere gli atti all’organo competente — nel caso di specie, lo Sportello Unico per l’Immigrazione — informando il richiedente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Il Questore non può pertanto respingere l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato adducendo la mancata presentazione della richiesta presso il SUI, dovendo invece attivare il meccanismo di trasmissione degli atti all’ufficio competente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva richiesto alla Questura la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando la scadenza del periodo di autorizzazione al lavoro stagionale e la mancata presentazione della richiesta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente competente. Il provvedimento di diniego evidenziava inoltre l’impossibilità di valutare documentazione utile alla conversione, non essendo stato possibile notificare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 per l’irreperibilità dell’interessato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato, con assorbimento del primo motivo, il secondo mezzo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio ha ravvisato nel motivo la ragione più liquida ai fini della soluzione della controversia.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui l’errata individuazione dell’ufficio competente a ricevere l’istanza non può condurre al rigetto della domanda. In applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento che non abbia competenza ad adottare il provvedimento finale deve trasmettere gli atti all’organo competente. La giurisprudenza citata — tra cui TAR Lazio, Sez. II, 01/02/2022, n. 1172 e TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, 27 novembre 2023, n. 867, quest’ultima proprio in un caso di errato invio alla Questura anziché al SUI — qualifica tale evenienza come mera irregolarità procedimentale.

Il Tribunale ha sottolineato che le procedure relative ai titoli di soggiorno per cittadini extracomunitari presentano una variegata tipologia di permessi, alcuni dei quali convertibili, sicché possono verificarsi disguidi come quello occorso al ricorrente. Ne consegue che la Questura aveva l’onere di trasmettere l’istanza al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione, non già di determinarsi negativamente sulla richiesta.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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