Ottemperanza al giudicato e prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 230 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve il proprio onere probatorio dimostrando la sussistenza del titolo esecutivo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine di adempimento. Spetta invece all’Amministrazione, secondo l’art. 2697 c.c., dedurre e provare l’adempimento o l’estinzione del diritto. La costituzione di mera forma dell’Amministrazione, priva di allegazioni sull’avvenuta esecuzione, non è idonea a contrastare la domanda e integra il presupposto per la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4192/2024 pubblicata il 18 settembre 2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di euro 1.000,00 oltre accessori.
La ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non ha spontaneamente eseguito la sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta provato che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
La parte argomentativa più rilevante riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il TAR richiama l’art. 2697 c.c. e osserva che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza; su tale base incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto.
L’Amministrazione, pur costituendosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma resta quindi priva di efficacia difensiva sul punto, poiché non introduce alcuna allegazione idonea a contrastare la domanda.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni previa richiesta di parte. Al Commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, secondo cui tale disposizione può applicarsi alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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