Ottemperanza al giudicato e decorrenza del termine di 120 giorni (TAR Lombardia n. 3938 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo al debitore e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, dopo le modifiche introdotte dalla cd. Legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., non è più necessaria ai fini dell’esecuzione delle sentenze. Il ricorso per ottemperanza è pertanto procedibile quando sia decorso il termine dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, senza che la mancata spedizione in forma esecutiva ne determini l’improcedibilità.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato l’amministrazione scolastica a riconoscere alla ricorrente il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente ha notificato il titolo esecutivo all’amministrazione e, decorsi i termini, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., lamentando la mancata esecuzione della porzione di giudicato relativa all’accredito. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Osserva che tra la notifica della sentenza, avvenuta il 17 aprile 2024, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale precisa la nozione di titolo esecutivo. L’art. 14 richiama l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Si tratta di nozione distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. configurava come requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

Dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni.

L’attività del commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata al rimborso del contributo unificato e alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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