Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 229 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è azionabile davanti al giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996. L’Amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione; in difetto, il giudice ordina il pagamento nel termine di sessanta giorni e nomina commissario ad acta, sin d’ora, un dirigente interno all’Amministrazione medesima. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con sentenza n. 3434 del 21 giugno 2024, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ha accertato il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 2.000,00, oltre accessori.
Notificato il titolo all’Amministrazione, la docente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, senza però dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione; dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.
Su un piano probatorio, il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il giudice dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. In caso di inutile scadenza, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione Generale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, autorizzato all’uso del mezzo proprio.
Sul punto del compenso, il Collegio precisa che il commissario ad acta non avrà diritto ad alcunché, poiché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama, tra le altre, TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.