Condono edilizio, compiuta giacenza e parere vincolante dell’autorità di tutela (TAR Sicilia n. 2614 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la compiuta giacenza di una raccomandata è equiparata, in punto di diritto, alla sua consegna. La notifica degli atti amministrativi a mezzo di operatore postale privato è valida ove questi sia munito della prescritta licenza individuale; la nullità consegue solo alla mancanza del titolo al momento della spedizione, il cui onere di allegazione grava su chi la eccepisce. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, non è un mero atto consultivo, ma costituisce condicio iuris per il rilascio della concessione in sanatoria, con valore vincolante e preclusivo. Grava sul richiedente l’onere di integrare la domanda con tutta la documentazione necessaria, inclusi pareri, nulla osta e autorizzazioni; l’inutile decorso del termine perentorio assegnato dal Comune per l’integrazione legittima il diniego della sanatoria.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bagheria ha respinto la loro istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 47/1985 e relativa a un fabbricato realizzato in assenza di concessione, costituito da tre elevazioni fuori terra e un piano cantinato. Contestualmente il Comune ha ingiunto la demolizione del manufatto abusivo, ricadente in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il diniego dà atto dell’incompleta documentazione prodotta a sostegno dell’istanza e della mancata risposta al preavviso di rigetto, tornato all’Ufficio per compiuta giacenza. I ricorrenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto il preavviso, l’assenza di norma legittimante il diniego per il decorso del termine assegnato, il difetto di richiamo normativo nella comunicazione di avvio e la mancata comunicazione preventiva del rigetto prima dell’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, affrontando in via assorbente l’eccezione sulla procedura di notifica. La legge n. 124 del 2017, in combinato disposto con il d. lgs. n. 58 del 2011, ha parzialmente liberalizzato i servizi postali, consentendo ai Comuni di notificare gli atti amministrativi anche tramite operatori privati muniti di apposita licenza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 7978 del 2024 e Cass. n. 9163 del 2026), la notifica a mezzo di operatore privato è nulla solo se, al tempo della spedizione, l’operatore non era munito della prescritta licenza individuale. Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente l’assenza del numero di licenza, senza provare il difetto del titolo. La cartolina conteneva i riferimenti essenziali, tra cui l’annotazione dell’avviso e l’informazione della compiuta giacenza; la legge n. 890/1982 evocata dai ricorrenti riguarda gli atti giudiziari e non è applicabile in ogni sua disposizione di dettaglio agli atti amministrativi.
Nel merito, l’art. 35 della legge n. 47/1985 onera il privato istante di allegare tutta la documentazione necessaria, mentre l’art. 32 richiede, per le opere su aree vincolate, il parere favorevole delle amministrazioni di tutela, qualificato come condicio iuris e non come mero atto consultivo (TAR Lazio n. 13290 del 2025; Cons. Stato n. 831 del 2025). Il parere della Soprintendenza ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica ed è vincolante (Cons. Stato n. 162 del 2020; Cons. Stato n. 2372 del 2020).
Il Collegio ha ritenuto legittimo il termine perentorio assegnato dal Comune per l’integrazione, funzionale a evitare la pendenza sine die del procedimento. L’integrazione era stata sollecitata con precedenti note rimaste inevase, e l’amministrazione ha atteso ben oltre i sessanta giorni prima di emanare il provvedimento. Ininfluente l’assenza del nulla osta ANAS, poiché l’onere di allegare pareri e autorizzazioni grava sul richiedente (Cons. Stato n. 853 del 2024).
Quanto all’ordine di demolizione, la sua adozione contestuale al diniego non ne inficia la legittimità, avendo il procedimento un epilogo doveroso in ragione dell’inerzia dei ricorrenti e non essendo emersa alcuna lesione del loro interesse difensivo.
Nota della Redazione
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