Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 223 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la prova del fatto costitutivo del diritto all’esecuzione grava sul ricorrente, che deve documentare l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato. Per converso, l’amministrazione che resti inerte è tenuta, in forza dell’art. 2697 cod. civ., a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato: la mera costituzione di stile, senza alcuna deduzione sull’avvenuto adempimento, non assolve tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 consolida la pretesa esecutiva, legittimando la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025. Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha condannato il Ministero all’attribuzione della somma di € 2.000,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, ma l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna difesa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta, per contro, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama l’art. 2697 cod. civ. e ricorda che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto il proprio onere, offrendo la prova del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Da ciò discende che spettava all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di quel fatto ovvero l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituendosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La sua inerzia processuale è stata quindi valutata come mancato assolvimento dell’onere probatorio, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario di pari professionalità, che provvederà al pagamento entro ulteriori sessanta giorni, previa richiesta di parte.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni spettanza, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La soluzione è motivata richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi dei tribunali amministrativi. Le spese di giudizio sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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