Rinuncia all’interesse processuale e dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 7793 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Tale dichiarazione, espressiva del venir meno dell’interesse alla decisione, preclude la decisione nel merito della controversia e impone al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La pronuncia di cessata materia del contendere di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone, invece, il previo accertamento regionale del versamento in misura ridotta, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, e non può essere emessa sulla sola base del pagamento dichiarato dalla parte.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, con cui erano state richieste somme a titolo di ripetizione dell’indulto di cui all’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 per gli anni 2015-2018. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava anche la successiva determinazione regionale n. 1 dell’8 febbraio 2023.

In pendenza del giudizio, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, introduceva una disciplina transitoria, consentendo alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il successivo accertamento regionale del versamento avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Con dichiarazione del 16 marzo 2026, la società ricorrente rappresentava di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto introdotta dal d.l. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio, richiamando la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, rilevava tuttavia che la pronuncia di cessata materia del contendere poteva essere emessa solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali. Nella fattispecie, di tali provvedimenti non vi era prova in atti. In ragione di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, nondimeno, il Collegio non poteva che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

I giudici hanno quindi richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. Hanno citato, sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913, e Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848.

La dichiarazione della parte ricorrente, espressiva del venir meno dell’interesse alla decisione, preclude quindi la decisione nel merito della controversia, imponendo la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *