Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 220 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione scolastica protratta oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, senza prova dell’avvenuta esecuzione, integra i presupposti dell’ottemperanza. Il giudice ordina il pagamento entro un termine e nomina commissario ad acta, attingendo a un dirigente interno dell’Amministrazione debitrice, con esclusione di ogni compenso per l’attività svolta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico.
Il Fatto
Con sentenza n. 4913 del 31 ottobre 2024, il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, ha accertato il diritto di numerosi docenti a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione. Lo stesso giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta, riconoscendo a ciascun ricorrente gli importi specificamente indicati, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 31 gennaio 2025 ed è passato in giudicato. Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza alcun adempimento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato risulta passato in giudicato, come attestato dal certificato prodotto, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, richiamato dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo ribadisce che l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice. L’inerzia, non giustificata, conferma la persistente inottemperanza e consente l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del medesimo Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario provvisto della necessaria professionalità.
Il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il Collegio precisa che al commissario non spetta alcun compenso, poiché si tratta di dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, sul punto, un orientamento consolidato della giustizia amministrativa, includendo pronunce dello stesso TAR Sicilia, del TAR Calabria e del TAR Campania.
Il Tribunale rigetta invece la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La decisione si fonda sulla crisi della finanza pubblica e sull’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., con richiamo a una precedente pronuncia della sezione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.