Spese di lite ridotte per serialità ma non sotto i minimi (Cons. Stato n. 6067 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che accoglie la domanda è tenuto a liquidare le spese processuali secondo i valori parametrici, senza scendere al di sotto delle soglie minime fissate dal D.M. n. 147 del 2022. La natura seriale del contenzioso può essere valorizzata per ridurre il compenso entro i limiti tabellari, non per attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La motivazione sulla liquidazione non è necessaria quando il giudice applica la regola della soccombenza; lo diventa se se ne discosta. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal giudice civile una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire il beneficio della carta elettronica del docente, per un importo di euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione. Formatosi il giudicato, ha proposto ricorso per esecuzione davanti al TAR Sardegna, che lo ha accolto ordinando l’adempimento entro sessanta giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta.
Il primo giudice, in ragione del carattere seriale della controversia, ha liquidato le spese in euro 400,00. Il ricorrente originario ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che l’importo è inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo euro 1.189,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo quando decide di discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite dell’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale.
Sul piano dei valori tabellari, la Sezione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, limitando il perimetro di discrezionalità del giudice attraverso soglie percentuali di riduzione non superabili.
Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto.
Il Collegio precisa però che la motivazione del primo giudice non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, stanti i numerosi precedenti analoghi. La serialità, pur non figurando tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di un minor impegno difensivo, in coerenza con l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, che impone la proporzione del compenso all’importanza dell’opera.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata con determinazione delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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