Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 224 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la parte che invoca l’esecuzione prova il fatto costitutivo del diritto, costituito dalla sussistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e dalla scadenza del termine per l’adempimento spontaneo. Su tale prova si applica il principio dell’art. 2697 c.c., per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse. Pertanto, costituitasi in giudizio l’amministrazione, incombe sulla stessa l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione del diritto: la mera costituzione di forma, senza alcuna allegazione di adempimento o valida giustificazione dell’inadempimento, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 2684/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 500,00 oltre accessori.
La ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, e ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con nomina di Commissario ad acta e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sussistendo tutti i presupposti di legge dell’azione di ottemperanza. La pretesa della ricorrente risulta fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non consta, per converso, che l’Amministrazione abbia adempiuto.
Il Tribunale ha ritenuto di applicare il principio dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Incombeva dunque sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. Essa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito valida giustificazione del proprio inadempimento.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta di parte.
Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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