Esecuzione del giudicato sul pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Sicilia n. 210 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando risulti provata l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro e la persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione medesima. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la costituzione formale dell’Amministrazione resistente, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto adempimento, non esime il giudice dall’accogliere la domanda di ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il Commissario ad acta quale organo deputato al compimento degli atti sostitutivi, con condanna alle spese del giudizio secondo soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 4745/2024, emessa il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori.
La ricorrente espone che il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’Amministrazione in data 17 aprile 2025 e che la Cancelleria ne ha attestato il passaggio in giudicato. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito formalmente senza addurre difese né documentare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rinvenendoli nella documentazione versata in atti: la copia della sentenza di condanna e la relativa attestazione di passaggio in giudicato comprovano l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma in favore della ricorrente.
Risulta parimenti provata la notifica della sentenza in forma esecutiva in data 17 aprile 2025 e il decorso, alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, spirato in data 16 agosto 2025. Il giudice sottolinea che tale termine era ampiamente decorso.
Il Collegio rileva quindi che l’Amministrazione intimata, pur essendosi formalmente costituita, non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento, persistendo nella propria inerzia. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni difensive e di documentazione dell’adempimento, non vale a paralizzare la domanda di esecuzione del giudicato.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento. Il Tribunale ordina al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un funzionario in possesso delle necessarie competenze, affinché in via sostitutiva e nel successivo termine di novanta giorni provveda al compimento di tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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