Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 209 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare attuazione a una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o comunque esecutiva, rimasta inadempiuta dall’amministrazione obbligata. Il ricorso è fondato quando il creditore prova l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e l’inerzia dell’amministrazione, non risultando fornita alcuna prova dell’avvenuto adempimento né allegate ragioni ostative all’esecuzione. Nel caso di pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, l’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, che la legge impone prima di poter intraprendere l’esecuzione. L’accoglimento comporta l’ordine di piena e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, munita di formula esecutiva, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale per il servizio svolto in un determinato anno scolastico. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione ed è passata in giudicato.
Lamentando il mancato adempimento nonostante il decorso del termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e con condanna alle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. L’amministrazione si è costituita formalmente, senza dedurre alcunché sull’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza, volto a dare attuazione a una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o comunque esecutiva, rimasta inadempiuta dall’amministrazione obbligata. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti dell’azione, muovendo dalla prova del titolo giudiziale esecutivo.
Nel caso esaminato, la ricorrente ha fornito piena prova dell’esistenza del titolo, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro. Tale pronuncia è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione resistente; alla data di notifica del ricorso era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, che la legge impone prima di poter intraprendere azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme di denaro.
L’amministrazione intimata, pur essendosi formalmente costituita, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento, né ha allegato ragioni ostative all’esecuzione del giudicato. Tale inerzia rende necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Di conseguenza, il Tribunale ordina al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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