Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 2058 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. è accolto quando il titolo azionato sia divenuto definitivo per mancata impugnazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia, il giudice fissa il termine per l’adempimento e nomina commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione intimata, senza compenso, perché il munus rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo il criterio desumibile dall’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. L’incarico è intrinsecamente obbligatorio e insensibile a disposizioni interne dell’ente di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti assunti con contratti a tempo determinato in diversi anni scolastici, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 3001/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro. Il titolo, notificato all’amministrazione, è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
Con il ricorso hanno chiesto l’accredito sulle Carte elettroniche del Docente delle somme liquidate, oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione. L’amministrazione si è costituita in giudizio senza adempiere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione conferma la definitività del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione è quindi conclamata.
Accertata la mancata esecuzione, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza.
Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su istanza di parte e con ulteriori sessanta giorni, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario è nominato senza compenso, poiché la funzione è affidata a un dirigente dello stesso Ministero resistente.
Sul punto il Collegio richiama la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto. Il criterio, secondo i precedenti richiamati — tra cui TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sardegna n. 983 del 2023 — può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuti né condizionamenti da disposizioni interne (C.G.A.R.S. n. 138/2015). Il commissario deposita esclusivamente tramite P.A.T., con il modulo dedicato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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