Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 211 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la persistente inerzia dell’Amministrazione rispetto a un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato e ne ordina la piena e integrale esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’inadempimento legittima l’adozione delle misure idonee a garantirne l’esatta esecuzione. L’obbligo di conformarsi al giudicato si estende al diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, riconosciuto dal giudice del lavoro. Per il caso di ulteriore inerzia va nominato il Commissario ad acta, con termine suppletivo per l’adempimento sostitutivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione senza che questa abbia dato spontanea esecuzione, nonostante i solleciti. Da qui il ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione intimata, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza del titolo esecutivo, costituito da una sentenza passata in giudicato come da attestazione del Funzionario Giudiziario del Tribunale di Catania in data 11 giugno 2025. Il ricorso è stato quindi esaminato nel merito, risultando fondato.

Il profilo decisivo attiene al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, il 6 novembre 2025, tale termine era ampiamente scaduto rispetto alla notificazione del titolo all’Amministrazione debitrice. La condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza risultava dunque integrata.

Rilevato che persiste l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, il Tribunale ha ritenuto necessaria l’adozione delle misure idonee a garantirne l’esatta esecuzione. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte.

Per il caso di persistente inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario da questi delegato, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del primo. L’incarico è stato assegnato senza alcun onere economico a carico delle parti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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