La dicatio ad patriam non si presume: occorre un titolo o l’usucapione (TAR Abruzzo n. 443/2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione sulla legittimità di un provvedimento amministrativo appartiene al giudice amministrativo anche quando questi debba conoscere, in via incidentale, di questioni relative a diritti soggettivi, quali la proprietà o il possesso, costituenti il presupposto dell’atto impugnato. La servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam richiede la prova, a carico dell’amministrazione, di una destinazione stabile, incondizionata, univoca e definitiva del bene privato alle esigenze della collettività indistinta, non essendo sufficienti né l’uso pubblico tollerato né una mera proposta di cessione non seguita da atti formali. L’assoggettamento di un’area privata all’uso pubblico postula un titolo valido ovvero l’intervenuta usucapione, esclusa ogni possibilità di ricorrere alla verificazione o alla consulenza tecnica per colmare le lacune probatorie delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni in zona residenziale, realizzava un fabbricato con parcheggio a raso a servizio dell’immobile, previa comunicazione di disponibilità alla cessione gratuita dell’area al Comune, accettata con delibera di giunta ma mai attuata. Dopo circa diciassette anni, a seguito dell’installazione di sbarre automatiche all’ingresso del parcheggio – realizzate in occasione di un intervento di manutenzione straordinaria – il Comune adottava l’ordinanza di demolizione delle stesse e l’ordinanza di sgombero, assumendo l’esistenza di una servitù di uso pubblico sull’area per effetto della dicatio ad patriam. La società impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la natura privata dell’area e l’assenza di qualsivoglia titolo costitutivo dell’uso pubblico, e proponeva domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 21 del 2022, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Ha invece accolto la domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero, previa declaratoria di sussistenza della giurisdizione amministrativa: l’accertamento incidentale sulla situazione possessoria, quale presupposto del provvedimento, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, che ben può valutare la legittimità dell’atto alla luce delle risultanze dei fatti e degli atti.
Nel merito, il Collegio ha escluso che il Comune avesse provato gli estremi della dicatio ad patriam. La giurisprudenza richiede, perché sorga la servitù di uso pubblico, un comportamento volontario e continuativo del proprietario che destini il bene alla collettività, non già atti di mera tolleranza o una proposta di cessione mai formalizzata. Nel caso di specie, nessun atto di cessione, convenzione o esproprio era intervenuto, sicché l’uso pubblico dell’area risultava improprio e tollerato, inidoneo a radicare un diritto in capo all’amministrazione.
Il Collegio ha infine respinto la domanda risarcitoria per la sua estrema genericità, non avendo la ricorrente allegato né dimostrato il pregiudizio economico, e ha compensato le spese di lite per la reciproca soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.