Onere della prova nel risarcimento per occupazione illegittima (TAR Sicilia n. 201 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento dei danni proposta davanti al giudice amministrativo soggiace pienamente al principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Spetta al danneggiato dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle lacune probatorie addebitabili alla parte. Il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ. non opera in mancanza della costituzione in giudizio del resistente, né può ovviarsi alla carenza di prova con il metodo acquisitivo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo sito nel territorio di un Comune siciliano, ha dedotto che l’amministrazione comunale aveva occupato l’intera area — circa 5.415 metri quadri oltre a un fabbricato rurale di circa 110 metri quadri — per realizzare opere pubbliche, senza mai adottare il decreto di esproprio. L’immissione in possesso risalirebbe al 1985.

Presentate invano plurime istanze per ottenere le indennità di legge e il risarcimento dei danni, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento e al versamento delle indennità per l’occupazione temporanea e definitiva, formulando in via istruttoria richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso per difetto di prova. A norma dell’art. 64 c.p.a., spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande.

A sostegno degli assunti la ricorrente ha prodotto unicamente il verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza degli immobili, che però si riferisce alle sole particelle 165-11, non all’intero fondo dedotto in ricorso. La parte ha inoltre omesso di indicare la data dalla quale l’occupazione sarebbe divenuta illegittima e di depositare i provvedimenti amministrativi che avrebbero dichiarato la pubblica utilità delle opere e disposto l’occupazione.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione di annullamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 6058 del 2021). Nel caso di specie la ricorrente non si è quantomeno adoperata per acquisire gli atti del procedimento espropriativo, necessari a dimostrare il presupposto costitutivo della domanda.

Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità del principio di non contestazione in mancanza della costituzione in giudizio del Comune intimato. Ha inoltre affermato che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può in alcun modo sopperire alle lacune probatorie addebitabili alla parte in ordine agli elementi costitutivi della domanda (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2624 del 2018).

Il ricorso è stato dunque rigettato per la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova dei presupposti del diritto fatto valere. Nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata partecipazione al giudizio del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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