Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2356 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudice del lavoro, costituisce un obbligo di facere infungibile dell’Amministrazione, il cui inadempimento legittima l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti di proponibilità dell’azione. Il carattere seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese nel minimo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 435/2023, depositata il 31.05.2023 dal Tribunale di Marsala – Sezione Civile, Lavoro e Previdenza, passata in giudicato il 04.11.2025. Con tale pronuncia il Giudice del Lavoro ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e ha condannato il Ministero a mettere a disposizione la relativa Carta per l’importo nominale complessivo di euro 1.500,00.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva avvenuta il 5 giugno 2023, la ricorrente ha agito per la dichiarazione di inottemperanza, con ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese. Il Ministero si è costituito ricondottendo il ritardo alle numerose richieste pervenute in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso di specie la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Marsala, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente Cancelleria in data 4 novembre 2025.
Il Tribunale ha poi riscontrato la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione in data 5 giugno 2023 ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Su tali basi va dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato.
In conseguenza, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione attribuendo la Carta elettronica riconosciuta in favore della ricorrente, nei termini stabiliti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore.
Per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio, affinché provveda su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Infine, le spese sono state poste a carico della soccombenza e liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua modesta complessità.
Nota della Redazione
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