Decadenza dall’impiego per omessa dichiarazione delle condanne penali (TAR Sicilia n. 197 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957, le clausole del bando di concorso vanno interpretate le une per mezzo delle altre, secondo i canoni di buona fede e correttezza, con la conseguenza che l’obbligo dichiarativo del candidato non può essere limitato alle sole condanne comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. Il requisito sostanziale dell’idoneità morale e attitudinale impone un obbligo informativo esteso a tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell’Amministrazione, integrando l’omessa dichiarazione una violazione del dovere di lealtà, a prescindere dall’esito del giudizio sui precedenti. Il potere di decadenza è espressione di potestà pubblicistica connessa alla fase genetica del rapporto e resta estraneo al processo di privatizzazione del pubblico impiego, con giurisdizione del giudice amministrativo. La valutazione discrezionale sulla rilevanza ostativa delle condanne è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario tecnico di categoria D1, ha partecipato a una procedura concorsuale indetta da un Comune ed è risultato utilmente collocato in graduatoria, sottoscrivendo il relativo contratto individuale. In epoca risalente aveva riportato due condanne penali — una per reati edilizi e ambientali, l’altra per atti persecutori — entrambe con pena sospesa e, la seconda, con beneficio della non menzione.

Ritenendo che tali condanne non rientrassero tra quelle da dichiarare ai sensi dell’art. 4 del bando, il ricorrente ha reso la dichiarazione di rito. L’Amministrazione, acquisiti i precedenti, ha avviato il procedimento di decadenza e ha poi adottato la determinazione dirigenziale impugnata. Il ricorrente ha proposto ricorso deducendo, tra gli altri, eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento, incompetenza del Direttore Generale e violazione del favor participationis. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per tardiva impugnazione della clausola del bando e chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957, sul presupposto della carenza di un requisito di ammissione per effetto di dichiarazioni non veritiere. Si tratta dell’esercizio di un potere autoritativo connesso alla fase genetica del rapporto, non alla sua gestione, come confermato dalla Corte costituzionale n. 327 del 27 luglio 2009, che ne ha escluso l’assoggettamento alla privatizzazione. Tale potere coesiste con quello di licenziamento disciplinare ex art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001: ne deriva l’infondatezza delle censure di incompetenza del Direttore Generale.

Nel merito, il fulcro è l’interpretazione della lex specialis di gara. L’art. 3, lett. g), del bando richiedeva l’assenza di condanne o procedimenti penali idonei a incidere sull’idoneità morale e sull’attitudine all’impiego pubblico; l’art. 4 disciplinava la dichiarazione in ordine alle condanne comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. Il ricorrente ha sostenuto che l’art. 4, come norma speciale e tassativa, limitasse l’obbligo dichiarativo a tali sole ipotesi.

La tesi non è condivisa. Le clausole del bando vanno interpretate le une per mezzo delle altre, secondo i criteri degli artt. 1363 e 1366 c.c. La previsione dell’art. 4 non può essere letta in modo atomistico e isolato, ma coordinata con il requisito sostanziale dell’art. 3, lett. g). La partecipazione a una selezione pubblica impone un dovere di leale collaborazione, che si traduce in un obbligo informativo esteso a tutte le circostanze rilevanti. La completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, indice di serietà e correttezza del candidato.

Accertata l’omissione, il Collegio esamina il giudizio dell’Amministrazione sulla rilevanza ostativa delle condanne. Tale valutazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati. Le condanne per atti persecutori e per reati edilizi appaiono ragionevolmente incompatibili con l’affidabilità richiesta a un pubblico dipendente, specie per un funzionario tecnico preposto al controllo del territorio.

Quanto al legittimo affidamento, il potere di verifica dei requisiti non è soggetto a termine perentorio e l’Amministrazione ha agito in un lasso di tempo ragionevole. Lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more non sana il vizio genetico del rapporto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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