Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 501 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire sia stato reso dal giudice ordinario, poiché l’art. 112, comma 1°, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende tra i titoli azionabili le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rimaste ineseguite. La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato, e la sua inerzia legittima l’accoglimento del ricorso. Il rimedio opera previa verifica del passaggio in giudicato del provvedimento e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’inottemperanza protratta oltre il termine assegnato giustifica la nomina del commissario ad acta, con facoltà di subdelega, quale strumento di attuazione sostitutiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con la sentenza n. 695/2024 pubblicata il 17 ottobre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito di complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in forma esecutiva il 21.11.2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero e dell’Avvocatura di Stato. Poiché l’amministrazione non ha adempiuto, la ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Padova il 4 giugno 2025, mentre la notifica della sentenza al Ministero è avvenuta il 21.11.2024, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.

Il Tribunale ha poi affrontato la questione dell’ambito applicativo del rimedio. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), cod. proc. amm., norma che testualmente prevede l’azione “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Nessun dubbio, dunque, sull’appartenenza del provvedimento a tale categoria.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire in favore della ricorrente la carta elettronica con le modalità e le funzionalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e con accredito della somma di euro 1.000,00, nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Tribunale ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Questi dovrà attivarsi su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere entro ulteriori 60 giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate direttamente in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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