Obbligo di ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 83 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’azione è ammessa ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e l’obbligo di dare esecuzione grava sull’Amministrazione resistente. Spetta a chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato l’onere di provarne l’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice assegna un termine all’Amministrazione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il commissario designato tra dirigenti della stessa Amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che ha accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 1.500,00, oltre accessori.
La sentenza è stata notificata al Ministero e non è stata appellata, passando in giudicato. L’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo di ordinare l’adempimento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verificа anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, categoria espressamente ricompresa tra quelle per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta poi il rispetto dei termini processuali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, requisito richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque in capo al Ministero l’obbligo giuridico di eseguire il titolo.
Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, provvede ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., nominando sin d’ora l’commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, e senza diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Su questo ultimo profilo il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 7 del 2026 e da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 2181 del 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.