Ottemperanza per la Carta del Docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3490 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. è fondata quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato. In tale evenienza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidare alcun compenso se lo stesso è un dipendente pubblico della struttura debitrice. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, come la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la sua natura non alimentare.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva al Tribunale di Busto Arsizio il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la Carta e ad accreditare il beneficio economico di 1.500,00 euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non veniva impugnata e passava in giudicato.
A fronte dell’inerzia del Ministero, decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, domandando la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha, invece, respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduca, accanto al limite della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, considerato un incentivo eventuale e non un mezzo di sostentamento del lavoratore. Ha inoltre valorizzato l’orientamento del TAR Lombardia, Sez. I, nn. 2097 e 2100 del 2026, che ha escluso l’astreinte in fattispecie seriali come quella in esame.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità della questione e del limitato impegno difensivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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