Interesse a ricorrere e valutazioni soggettive del giudice sul pregiudizio edilizio (Cons. Stato n. 5268 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione, e in particolare l’interesse a ricorrere, vanno verificate sulla base degli elementi desumibili dal ricorso e delle allegazioni in esso racchiuse, suscettibili di precisazione e prova quando il pregiudizio sia contestato dalle controparti o posto in dubbio dal giudice. Il giudice amministrativo non può dichiarare inammissibile il ricorso sostituendo alle deduzioni della parte le proprie autonome e soggettive valutazioni sulle conseguenze dell’intervento edilizio, né può omettere di considerare i profili di pregiudizio specificamente prospettati, come l’aumento del carico urbanistico. La declaratoria di inammissibilità fondata su simili argomentazioni è affetta da nullità della sentenza per manifesta erroneità, con conseguente annullamento con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Il Fatto

La società appellante, proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione direzionale e commerciale nel territorio di un Comune, ha impugnato davanti al TAR Lazio – Latina il titolo unico SUAP, l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire con cui l’amministrazione ha assentito a una controinteressata un intervento di demolizione, ricostruzione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di fabbricati vicini.

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo il pregiudizio solo ipotetico e ipotizzando anzi un aumento di valore degli immobili. La società ha proposto appello, deducendo la compressione dei propri diritti dominicali, l’aumento del carico urbanistico e il pregiudizio sulla strada in comproprietà; la controinteressata ha proposto appello incidentale sulla tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’unico motivo di gravame e ravvisa la nullità della sentenza per la manifesta erroneità della declaratoria di inammissibilità, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16.

Il TAR ha negato l’interesse sulla base di mere asserzioni, sovrapponendo alle allegazioni della ricorrente le proprie autonome e del tutto soggettive valutazioni sulle conseguenze dell’intervento rispetto al valore del compendio immobiliare, giungendo persino a ipotizzare un aumento di valore. Tali valutazioni sono prive di concreto fondamento e si basano su considerazioni opinabili e indimostrate.

Il Tribunale ha inoltre omesso di considerare gli effetti del prospettato aumento del carico urbanistico, pur specificamente dedotto, senza spiegare perché esso non sarebbe idoneo a fondare l’interesse a ricorrere. Le condizioni dell’azione vanno verificate sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e il pregiudizio specifico può ricavarsi in termini di prospettazione dall’insieme delle allegazioni, precisabili e comprovabili quando il pregiudizio sia contestato, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Nel giudizio di primo grado la ricorrente aveva enucleato gli specifici pregiudizi, idonei a rendere concreto e attuale l’interesse, palesando l’utilità derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4): deprezzamento per aumento del carico urbanistico e del traffico, con connessi inquinamenti, e sostanziale espropriazione della strada privata in comproprietà. Marginali o superate restano le questioni della comproprietà dello stradello e della servitù di elettrodotto.

La sentenza va pertanto annullata con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., con assorbimento dei motivi riproposti e improcedibilità dell’appello incidentale. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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