Porto d’armi sportivo: irrilevante la risalenza dei fatti nel giudizio di affidabilità (TAR Sicilia n. 93 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto di detenzione delle armi, rilasciabile solo a fronte della piena sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il giudizio di affidabilità espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale e prognostica e non richiede la certezza della responsabilità penale, essendo sufficiente una verosimiglianza qualificata. La risalenza nel tempo degli episodi richiamati non ne determina, di per sé, l’irrilevanza, quando il contesto di conflittualità familiare non risulti sopito. La remisione della querela e l’archiviazione del procedimento penale non eliminano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti valutati ai fini del diniego.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha rigettato l’istanza di primo rilascio del porto d’armi per uso sportivo. Il diniego si fondava su un quadro di conflittualità familiare: deferimenti risalenti al 2001 e al 2002 per percosse, lesioni e minacce in danno della convivente dell’epoca e dell’ex suocero, e un episodio del 2022 in cui il ricorrente era stato vittima di danneggiamento e minacce da parte del genero, destinatario di ammonimento del Questore nel 2023.
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il giudizio di inaffidabilità, fondato su fatti risalenti a oltre un ventennio, difettasse del carattere dell’attualità e non tenesse conto della condotta di vita recente. L’Amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio prognostico sull’eventualità di abuso delle armi. Il potere autorizzatorio deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975: la regola è il divieto, l’eccezione è la licenza.
Richiamata la Corte cost. n. 440 del 1993 e la Corte cost. n. 109 del 2019, il Tribunale ribadisce che il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto e che la comparazione degli interessi vede prevalere la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto all’interesse del privato, specie quando l’uso richiesto sia di tipo sportivo o di diporto. Il pericolo di abuso va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non con il metro della certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente che appaia “più probabile che non”.
Il Collegio ritiene che le valutazioni della Questura resistano alle censure. Assume rilievo, in primo luogo, la conflittualità dei rapporti familiari, non contestata dal ricorrente. La risalenza degli episodi non li neutralizza: i fatti descritti sono gravi e l’episodio più recente, pur vedendo il ricorrente vittima di aggressione, conferma che la conflittualità familiare non è sopita dal decorso del tempo. È significativo, inoltre, che la prima istanza di rilascio sia stata presentata appena un mese dopo l’aggressione subita, circostanza che ingenera il ragionevole sospetto di una richiesta finalizzata non all’uso sportivo ma alla difesa personale.
Il Tribunale esclude che la remissione della querela e l’archiviazione del procedimento penale possano incidere sull’esito. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tali vicende non eliminino, sul piano storico e fattuale, i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità, perché la capacità di abuso delle armi abbraccia ogni situazione sintomatica di inaffidabilità, anche non penalmente rilevante, desunta dalla persona e dal contesto familiare e sociale. Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con compensazione delle spese e ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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