No permesso attesa occupazione se sanatoria rigettata per reddito insufficiente (TAR Toscana n. 606 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il rilascio di tale titolo resta correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro munito dei requisiti di legge. In difetto di sufficiente capacità economica del datore di lavoro, mancano ab origine i presupposti di regolarità dell’istanza e il titolo non può essere accordato. La normativa conferma così il proprio carattere eccezionale e restrittivo, limitato ai casi e ai tempi da essa stabiliti, e non sono ravvisabili profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore di lavoro.
Il Fatto
Nel 2020 il datore di lavoro del ricorrente aveva presentato, in suo favore, domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Grosseto aveva respinto l’istanza per carenza di sufficienti redditi in capo al datore di lavoro.
A seguito del rigetto, il lavoratore aveva chiesto allo stesso Sportello Unico il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, domanda parimenti respinta con richiamo al decreto di reiezione della regolarizzazione. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR Toscana, sostenendo l’assenza di qualsiasi impedimento al rilascio del titolo e invocando la sanatoria del 2012 e la relativa circolare ministeriale, oltre al legittimo affidamento. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il rigetto della domanda di emersione per insufficienza reddituale del datore di lavoro precluda il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La risposta è affermativa e la pretesa del ricorrente è giudicata infondata.
Il Tribunale richiama e fa propria la sentenza della Sezione del 25.11.2025, n. 1894. La normativa sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, collega il possibile rilascio del permesso per attesa occupazione all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti di legge.
In difetto di una sufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità dell’istanza. Ne deriva che il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 681, secondo cui la disciplina di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di tale titolo quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro, confermando il carattere eccezionale e restrittivo della normativa. Sono richiamate anche Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422, TAR Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022 n. 15, TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2021 n. 1686, TAR Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022 n. 41 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021 n. 2424.
Il Collegio esclude inoltre dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 103. La norma è ragionevolmente orientata a garantire la piena controllabilità della procedura di regolarizzazione, escludendo ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore di lavoro, che potrebbero favorire condotte abusive e un incremento non preventivabile di soggetti privi di occupazione e di legittime fonti di sostentamento.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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