Nessuna sanatoria per attesa occupazione con reddito datore insufficiente (TAR Toscana n. 608 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina di regolarizzazione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il rilascio del titolo resta infatti correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro munito dei requisiti di legge. In difetto di sufficiente capacità economica del datore, mancano ab origine i presupposti di regolarità dell’istanza. La normativa conserva carattere eccezionale e restrittivo, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti, e non ammette ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore di lavoro.

Il Fatto

Nel 2020 il datore di lavoro di un cittadino straniero presenta, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro irregolare. Lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Grosseto respinge l’istanza per insufficienza dei redditi del datore di lavoro.

Il lavoratore straniero impugna il decreto di rigetto davanti al TAR Toscana. Deduco che l’amministrazione avrebbe omesso di valutare la possibilità di rilasciargli il permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la sanatoria del 2012 e la relativa circolare ministeriale, e invoca la violazione del legittimo affidamento. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituiscono per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se il rigetto della domanda di emersione per insufficienza reddituale del datore di lavoro impedisca il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La risposta è affermativa. Il Tribunale richiama e fa propria la recente sentenza della Sezione del 25.11.2025 n. 1894.

Secondo tale indirizzo, la normativa sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, subordina il possibile rilascio del permesso per attesa occupazione all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge. Il beneficio non è quindi autonomo rispetto alla procedura di regolarizzazione.

Il Collegio osserva che, in difetto di sufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità dell’istanza e dunque il permesso non può essere rilasciato. La conclusione è confortata da una pluralità di precedenti richiamati: TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 681; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422; TAR Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022 n. 15; TAR Toscana, sez. II, 22 dicembre 2021 n. 1686; TAR Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022 n. 41; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021 n. 2424.

Il Tribunale esclude inoltre dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 103. La disposizione, nella parte rilevante, è orientata a garantire la piena controllabilità della procedura di regolarizzazione degli stranieri entrati clandestinamente nel territorio dello Stato. L’esclusione di ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore di lavoro risponde all’esigenza di prevenire condotte abusive e incrementi numericamente non preventivabili di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento, con riflessi sulla sicurezza pubblica.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è respinto. Le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie, sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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