Niente permesso per attesa occupazione se la sanatoria è rigettata (TAR Toscana n. 607 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia stata rigettata per insufficienza della capacità economica del datore di lavoro. Il rilascio del titolo presuppone l’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro munito dei requisiti di legge; in difetto di tali presupposti ab origine, la pretesa del lavoratore straniero è infondata. La disciplina di regolarizzazione conserva carattere eccezionale e restrittivo e non ammette ipotesi ampliative legate alle condizioni del datore di lavoro. Non sussistono dubbi di legittimità costituzionale della norma, volta a garantire la piena controllabilità della procedura e a prevenire condotte abusive.

Il Fatto

Nel suo interesse il datore di lavoro aveva presentato, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare. Lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura aveva respinto l’istanza per carenza di sufficienti redditi in capo al datore di lavoro. Il lavoratore straniero ha impugnato il decreto di rigetto, dolendosi del fatto che l’amministrazione avesse omesso di valutare la possibilità di rilasciargli il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorrente ha richiamato la sanatoria del 2012 e la relativa circolare ministeriale, sostenendo che l’accoglimento negativo della domanda di emersione per insufficienza reddituale non impedisca la concessione del titolo. Ha dedotto altresì la violazione del principio del legittimo affidamento. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando integralmente una propria recente pronuncia di identico tenore e condividendone l’impostazione. Il punto di partenza è la natura della sanatoria del 2020: la normativa, integrata dalla circolare ministeriale del 17 novembre 2020, correla il possibile rilascio del permesso per attesa occupazione all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ne deriva che, in difetto di una sufficiente capacità economica del datore di lavoro, mancano i presupposti di regolarità dell’istanza e il titolo non può essere rilasciato. Il Collegio ha richiamato in proposito la giurisprudenza amministrativa, che conferma il carattere eccezionale e restrittivo della disciplina, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti. La regolarizzazione non opera dunque come fonte autonoma di un diritto al permesso svincolato dall’esito della procedura di emersione.

Il Tribunale ha poi escluso dubbi di legittimità costituzionale della norma. Nella parte rilevante, la disposizione è orientata a garantire la piena controllabilità della procedura che consente di regolarizzare la presenza di stranieri entrati clandestinamente nello Stato. L’esclusione di ipotesi ampliative legate alle peculiari condizioni del datore di lavoro risponde all’esigenza di prevenire condotte abusive e di evitare un incremento non preventivabile di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento, con riflessi sulla sicurezza pubblica.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato respinto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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