Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 541 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato ex art. 112 cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione, ancorché regolarmente destinataria della notificazione, non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non abbia contestato l’omesso adempimento. Il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza. Esperito inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 83/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni e che fosse nominato sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm..
Il Tribunale ha inoltre accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 7 marzo 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, compresi gli interessi o la rivalutazione come statuito, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha altresì stabilito che, decorso infruttuosamente tale termine, provveda entro i sessanta giorni successivi un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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