Foglio di via obbligatorio e pericolosità sociale: legittimo il divieto massimo (TAR Toscana n. 453 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’appartenenza del destinatario a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica, valutata su elementi di fatto attuali e concludenti. La misura può essere disposta anche nel periodo massimo di quattro anni, essendo la durata rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per irrazionalità o abnormità manifesta. Ai fini dell’adozione dell’ordine di rimpatrio non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, per la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa che lo caratterizzano, restando il diritto di difesa bilanciato dall’ammissibilità del ricorso gerarchico al Prefetto.

Il Fatto

Con provvedimento del Questore di Firenze il ricorrente è stato destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Firenze per quattro anni. La misura si fonda su un arresto in flagranza per tentato furto aggravato, su una serie di precedenti di polizia e giudiziari e sul conseguente inquadramento nell’art. 1, lettera c), d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, negando la propria pericolosità sociale, contestando la rilevanza dei reati estinti per messa alla prova, deducendo la necessità di accedere agli ospedali fiorentini per cure e lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla durata massima della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che individua le categorie di soggetti destinatari dei provvedimenti di prevenzione, e l’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, che disciplina il foglio di via obbligatorio, consentendo al Questore di inibire il ritorno nel Comune senza preventiva autorizzazione per un periodo tra sei mesi e quattro anni.

Sul primo e sul terzo motivo il Tribunale osserva che dagli atti emerge l’appartenenza del ricorrente alla categoria delle persone dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Rilevano la serie di precedenti, due condanne per fatti commessi da maggiorenne, l’assenza di una idonea capacità reddituale e i controlli di polizia in compagnia di soggetti pregiudicati. La messa alla prova non ha prodotto effetti dissuasivi, sicché la pericolosità è attuale e oggettiva.

Il secondo motivo è infondato: per comprovati motivi sanitari il ricorrente può ottenere dalla Questura l’autorizzazione in deroga al transito sul territorio fiorentino. Anche il quarto motivo è respinto, poiché la durata della misura deriva da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, non sindacabile in assenza di indici di irrazionalità o abnormità, a fronte dei concreti elementi di fatto esposti nel provvedimento.

Sull’ultimo motivo la Corte afferma che per l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto con funzione cautelare e urgenza in re ipsa. La compressione del diritto di difesa è bilanciata dalla possibilità di ricorso gerarchico al Prefetto, sede in cui far valere anche argomenti di merito. Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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