Sanatoria edilizia, firma del comproprietario non è causa ostativa assorbente (TAR Sicilia n. 1261 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanatoria edilizia, la legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità spetta alternativamente al proprietario dell’immobile ovvero al responsabile dell’abuso, individuato dall’Amministrazione nel procedimento repressivo. La successiva alienazione di una porzione del bene non incide sulla titolarità di tale posizione, che resta radicata in capo a chi ha realizzato l’intervento. Ne deriva che la mancanza della sottoscrizione del comproprietario non può essere elevata a causa ostativa assorbente del diniego senza una preventiva richiesta di integrazione documentale: il rigetto immediato viola i principi di leale cooperazione, proporzionalità e buona amministrazione. Il diniego fondato su un presupposto tecnico non istruito e smentito dagli approfondimenti di causa è illegittimo per difetto di istruttoria, non potendo la motivazione essere integrata in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia la determinazione con cui il Comune ha rigettato l’istanza di sanatoria edilizia proposta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 16 del 2016, relativa a un fabbricato destinato in parte ad abitazione e in parte a studio professionale.

La ricorrente aveva acquistato l’immobile nel 2005 e vi aveva eseguito interventi di ristrutturazione con D.I.A. del 2011; nel 2012 l’immobile era stato frazionato e una porzione alienata a terzi. A seguito di sopralluogo, il Comune aveva adottato ordinanze di demolizione rivolte esclusivamente alla ricorrente, individuata quale unica responsabile dell’abuso. Per evitarne gli effetti, la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità. Il diniego si fondava sul presunto superamento dell’indice di densità fondiaria e sulla mancanza della firma del successivo acquirente di una porzione dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. Le opere erano già state attinte dalle ordinanze di demolizione, non impugnate: la loro mancata impugnazione ne comporta la definitività e preclude che siano rimesse in discussione mediante l’impugnazione del successivo diniego di sanatoria, atto che determina la sola riespansione dell’efficacia della misura repressiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3793 del 2022; n. 10180 del 2024). Sono pertanto inammissibili i motivi volti a contestare l’esistenza dell’abuso o la legittimità delle ordinanze.

Nel merito, è fondato il motivo sul difetto di istruttoria. Il diniego assumeva il superamento del limite di densità fondiaria di 5 mc/mq senza esplicitare i calcoli e senza confrontarsi con la relazione tecnica di parte. Gli incombenti disposti in via cautelare hanno poi dato esito opposto: la nuova elaborazione comunale quantifica il volume del progetto in sanatoria in mc 1053,80, inferiore a quello del progetto originario del 2008 (mc 1338,27), con esclusione del superamento della cubatura. Il Comune non ha adottato alcun riesame, ritenendo assorbente un diverso profilo. Il diniego poggia dunque su un presupposto che la stessa Amministrazione ha riconosciuto insussistente.

Centrale è il profilo della legittimazione soggettiva. L’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’art. 14 della l.r. Sicilia n. 16 del 2016 configurano una legittimazione funzionale, alternativa tra proprietario e responsabile dell’abuso. Le ordinanze avevano individuato la ricorrente quale unica responsabile, descrivendo l’intervento come unitario e riferibile all’intero fabbricato, senza coinvolgere l’acquirente del subalterno alienato nel 2012. Tale qualificazione, posta a base del potere repressivo, non poteva essere disattesa in sede di sanatoria; la contitolarità sopravvenuta non incide sulla posizione di responsabile.

Il Collegio non ignora l’orientamento che, per il bene in comproprietà o per l’intervento unitario e inscindibile, richiede la partecipazione o l’assenso di tutti i comproprietari (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7158 del 2023; n. 9054 del 2024). Nel caso concreto, però, la mancanza della firma è stata valorizzata come requisito meramente formale e assorbente, senza istruttoria sul dissenso del comproprietario né sulla natura inscindibile dell’intervento. Trattandosi di profilo potenzialmente integrabile, il Comune avrebbe dovuto attivare il contraddittorio con un invito all’adempimento, non rigettare direttamente: donde la violazione dei principi di leale cooperazione, proporzionalità e buona amministrazione.

Quanto al dedotto silenzio-assenso sull’autorizzazione sismica ex art. 94, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, il provvedimento non reca autonoma motivazione sul punto. Le difese svolte in giudizio hanno carattere meramente difensivo e non possono integrare ex post la motivazione, dovendo il sindacato arrestarsi al contenuto motivazionale effettivamente esteriorizzato. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo di riesame, restando fermo che l’esito non accerta la doppia conformità, il cui riscontro compete all’Amministrazione in sede di riedizione del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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