Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 322 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile quando il creditore aziona un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e l’amministrazione sia rimasta inadempiente. Il titolo rilasciato in copia attestata conforme all’originale e notificato presso il domicilio reale, unitamente all’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integra i presupposti per ordinare l’esecuzione. Accertata l’omissione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, anche in caso di riunione.
Il Fatto
Numerosi docenti hanno proposto separati ricorsi al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, somme variabili tra euro 500,00 e euro 3.000,00 a titolo di contributo per la formazione.
Le sentenze azionate sono passate in giudicato e sono state notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente. L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che il decreto n. 3/2025 del Presidente della Terza Sezione ha disposto la trattazione congiunta dei ricorsi in tema di carta del docente e la loro riunione in caso di esito omogeneo. Nel corso del 2025 i ricorsi in materia hanno raggiunto il 59% del totale delle cause introitati presso l’intero TAR Piemonte. La riunione non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.
Nel merito, il Tribunale ha accertato per ciascun ricorso la sussistenza dei presupposti, anche di rito. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate mediante PEC presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.
Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Collegio ha disposto la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e ha mandato alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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