Elenco buttafuori: la condanna non definitiva non esaurisce il giudizio di affidabilità (TAR Toscana n. 447 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo richiede una valutazione positiva sulla personalità del richiedente, di natura spiccatamente discrezionale, in ragione delle funzioni di sicurezza complementare e ausiliaria svolte. L’Amministrazione può fondare il diniego su meri indizi sintomatici di scarso autocontrollo, prescindendo da un preventivo accertamento giurisdizionale di responsabilità. L’esito favorevole dei procedimenti penali non vincola il giudizio di affidabilità, poiché la rilevanza obiettiva dei fatti si distingue dagli effetti penali della condanna. Al giudice amministrativo spetta un controllo di non manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza privata, aveva ottenuto l’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo. Avendo appreso tardivamente della comunicazione procedimentale e del successivo diniego, chiedeva ed otteneva dall’Amministrazione di essere rimesso in termini per esercitare i propri diritti di partecipazione. La Prefettura respingeva però l’istanza di revoca, confermando il diniego di iscrizione.
Il ricorrente impugnava quel provvedimento, deducendo la violazione di legge, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento. Evidenziava che i precedenti penali erano risalenti o si erano chiusi senza accertamento di responsabilità. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge entrambe le censure. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009, che richiede che l’interessato non risulti, negli ultimi cinque anni, denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati individuati, tra cui quelli contro la persona di cui al Libro II, Titolo XII, cod. pen.
Il Collegio richiama un orientamento consolidato secondo cui l’autorizzazione di polizia in esame richiede una valutazione positiva sulla personalità del richiedente, in considerazione della tipologia di attività di sicurezza pubblica, complementare ed ausiliaria a quella delle forze di Polizia. Tale giudizio è affidato all’Amministrazione, che non deve esprimersi in modo irragionevole, arbitrario o immotivato.
Si è inoltre affermato che la natura cautelare e preventiva dell’atto prefettizio e le finalità di tutela della pubblica incolumità consentono all’Autorità di prescindere da un preventivo accertamento giurisdizionale di responsabilità, potendo l’atto fondarsi su meri indizi ritenuti sintomatici di scarso autocontrollo.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha ritenuto che, sebbene i procedimenti non si fossero conclusi con pronunce di condanna, le condotte tenute non potessero non essere valutate quali elementi pregiudizievoli ai fini del giudizio di affidabilità. Le condotte rientravano nelle previsioni ostative del citato d.m., richiamando gli artt. 582 e 612 cod. pen. Il fatto che aveva generato uno dei procedimenti era stato commesso poche settimane dopo il rinnovo dell’iscrizione.
La conclusione dei procedimenti con sentenze favorevoli (assoluzione perché il fatto non sussiste e non doversi procedere per remissione di querela) non costituisce elemento sufficiente a comprovare una ritrovata affidabilità in relazione ad un’attività soggetta ad autorizzazione di polizia. Il Tribunale evidenzia una netta distinzione tra effetti penali della condanna e rilevanza obiettiva dei fatti. L’istruttoria risulta compiuta e la motivazione adeguata; il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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