Graduatoria di trasferimento a numero chiuso: nessun interesse senza utilità concreta (TAR Toscana n. 446 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a numero programmato nazionale, il ricorrente che contesti il mancato riconoscimento di crediti formativi è inammissibile per difetto di interesse quando l’eventuale accoglimento non gli arrechi alcuna utilità concreta. L’interesse ad agire difetta sia quando, anche riconoscendo i crediti pretesi, il punteggio resti inferiore a quello degli altri candidati collocati in posizione utile, sia quando la graduatoria abbia esaurito i posti disponibili e non sia prevista per legge o regolamento alcuna validità biennale. La materia è disciplinata dall’autonomia universitaria, con esclusione dell’applicazione della normativa sulle graduatorie concorsuali del pubblico impiego.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto a un corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso un ateneo estero, presentava domanda di trasferimento al secondo anno presso l’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2023/2024, in adesione al bando emanato con decreto rettorale del 31 agosto 2023, che prevedeva cinque posti disponibili.
L’Università gli riconosceva 17 CFU, ritenuti insufficienti per l’inserimento nell’elenco degli ammessi e idonei al concorso. Il ricorrente impugnava i provvedimenti contenenti gli elenchi e gli scorrimenti, chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento con 29 CFU, di cui 4 per lingua inglese, 7 per genetica e 1 per economia aziendale. Si costituivano l’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione del Ministero, poiché la mancata inclusione del ricorrente è conseguenza di una selezione che rientra nell’ambito dell’autonomia universitaria e nessuna censura è rivolta a provvedimenti ministeriali.
Nel merito, la questione centrale è il difetto di interesse. Il ricorrente è escluso per aver conseguito 17 CFU, inferiori al requisito minimo di 21 CFU. Ma è dirimente il rilievo che le posizioni utili sono state attribuite a studenti ai quali sono stati riconosciuti 32 CFU: anche l’eventuale riconoscimento degli ulteriori crediti pretesi non muterebbe la collocazione del ricorrente.
Il Tribunale osserva inoltre che, all’esito del primo scorrimento, tutte le immatricolazioni sono state completate e la graduatoria ha esaurito la propria funzione. Non residua alcuna utilità per l’iscrizione in soprannumero, poiché nessuna disposizione di legge o di regolamento prevede la durata biennale della graduatoria di cui si tratta.
La materia dell’accesso agli anni successivi al primo nei corsi a numero programmato nazionale è disciplinata dall’ordinamento interno di ciascun ateneo, nell’ambito dell’autonomia universitaria prevista dalla legge n. 168/1989 e dalla legge n. 240/2010, con esclusione della normativa sulle graduatorie concorsuali del pubblico impiego.
Assorbita l’eccezione, il Collegio aggiunge che il ricorso sarebbe comunque infondato: gli esami per cui si invoca il riconoscimento non rientrano tra i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del bando. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese nei confronti dell’Università.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.