Doppia conformità e onere probatorio nel permesso di costruire in sanatoria (TAR Sicilia n. 900 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di conformità, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quello della presentazione della domanda. L’onere di dimostrare la sussistenza di tale requisito grava interamente sul richiedente, che deve allegare e provare la conformità, o quanto meno contestare la difformità indicata dall’amministrazione. Il diniego fondato su un provvedimento motivato in ordine alla difformità delle opere rispetto al p.r.g. vigente, con esplicito richiamo alla norma violata, resiste alle censure di difetto di motivazione e di violazione del contraddittorio procedimentale, trattandosi di esercizio di potere vincolato. In quest’ultimo caso opera la preclusione di cui all’art. 21-octies, comma 2, cod. proc. amm., che esclude l’annullabilità del provvedimento per vizi del procedimento o della forma quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare ubicata in Palermo, nella quale, all’esito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale il 26 ottobre 2018, sono state accertate opere abusive consistenti nell’ampliamento del balcone retrostante e nella realizzazione di una tettoia. Con ordinanza del 24 aprile 2019 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere. Il ricorrente ha quindi presentato istanza di regolarizzazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Palermo ha respinto l’istanza, rilevando la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire e il difetto di conformità delle opere al vigente p.r.g., con specifico riferimento all’art. 13, punto 2, della Scheda norma P3b, che impone l’adozione di materiali, tecnologie e colori legati alla tradizione storica. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale diniego. Il Comune si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 subordina il rilascio del permesso in sanatoria alla circostanza che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il presupposto indefettibile è dunque la doppia conformità.

Su tale premessa si fonda la costante giurisprudenza richiamata nel provvedimento, secondo cui è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la doppia conformità necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria, attesa la finalità dell’istituto (Cons. Stato n. 2603/2017; TAR Sicilia, Palermo, nn. 516/2025 e 2560/2024; TAR Lombardia, Milano, n. 1298/2018; TAR Campania, Napoli, n. 5171/2018).

Nel caso concreto, a fronte di un provvedimento motivato sulla difformità delle opere al p.r.g. vigente, con esplicito riferimento alla norma violata, il ricorrente non ha provato né dedotto il requisito della doppia conformità, non contestando neppure la veridicità della difformità indicata dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto infondato.

Il Collegio affronta poi, per completezza, le ulteriori censure. Quanto alla violazione del contraddittorio procedimentale, per la mancata allegazione della nota del 25 marzo 2024, si osserva che, trattandosi di esercizio di un potere vincolato, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, cod. proc. amm., che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al dedotto difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico, si rileva che il provvedimento reca la chiara indicazione della ragione sufficiente a giustificare il diniego, ossia il difetto del necessario presupposto della doppia conformità, e che non era necessario alcun bilanciamento di interessi contrapposti, trattandosi di atto vincolato; ciò consente di prescindere dalle deduzioni sul legittimo affidamento (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017).

Privo di attinenza con la fattispecie è infine il richiamo agli artt. 34, 34-bis e 34-ter d.P.R. n. 380/2001, che riguardano ipotesi diverse dal rilascio del permesso in sanatoria; come pure estranea all’oggetto del giudizio è l’asserita impossibilità di ripristinare i luoghi, che potrebbe semmai riguardare l’ingiunzione a demolire o i successivi atti esecutivi. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura che tiene conto della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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