Atti aggiuntivi a convenzione Consip legittimi anche con esecuzione differita (TAR Toscana n. 362 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti aggiuntivi a un ordinativo principale di fornitura emesso in adesione a una convenzione Consip possono prevedere un avvio differito delle prestazioni, anche oltre la scadenza dell’accordo quadro, poiché il capitolato tecnico fissa agli atti aggiuntivi un termine finale coincidente con la scadenza dell’ordinativo principale, ma non un termine iniziale, e la guida alla convenzione consente l’attivazione dei servizi anche in tempi diversi. Non integra perciò ricorso abusivo allo strumento convenzionale il differimento dell’esecuzione giustificato dalla vigenza di un contratto in essere con altro operatore. L’obbligo di approvvigionamento mediante le convenzioni Consip, posto dall’art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, non è derogabile dal quarto periodo dell’art. 1 D.L. n. 95/2012, che opera solo sul piano delle conseguenze sanzionatorie del contratto già stipolato in violazione dell’obbligo. Il termine di avvio previsto dall’art. 5.5.5 del Capitolato si riferisce all’OPF e non agli atti aggiuntivi.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva i servizi di pulizia presso le Gallerie degli Uffizi in forza di un contratto di durata quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026, rinnovabile per ulteriori due anni. Nel corso del rapporto l’amministrazione, con determina del novembre 2024, aveva aderito alla convenzione Consip per il facility management dei beni culturali, lotto relativo alle regioni Sardegna e Toscana.
Con nota dell’aprile 2025 l’amministrazione comunicava di volersi avvalere della facoltà di estensione dei servizi di pulizia, già affidati alla ricorrente, mediante richiesta di estensione della convenzione, con decorrenza differita al 1° luglio 2026; precisava inoltre di non voler esercitare il recesso anticipato, ma nemmeno la proroga contrattuale. La ricorrente impugnava la nota e gli atti richiamati, non conosciuti, formulando istanza di accesso; proponeva poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso le determine di stipula del terzo e del quarto atto aggiuntivo. La questione centrale riguardava la legittimità del differimento dell’avvio dei servizi oltre la scadenza della convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure, connesse, respingendo integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti. Preliminarmente dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., essendo stata la documentazione trasmessa dall’amministrazione e dichiarata la cessazione dell’interesse dalla stessa ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro convenzionale: la convenzione Consip aveva scadenza al 7 giugno 2025; l’ordinativo principale di fornitura, emesso in sua vigenza, aveva durata quadriennale dal 1° dicembre 2024, quindi fino al 30 novembre 2028. Su tale base sono stati emessi quattro atti aggiuntivi, gli ultimi due oggetto di specifica impugnazione.
La tesi del ricorso abusivo allo strumento convenzionale non è condivisa: l’art. 4.2 del Capitolato stabilisce che gli atti aggiuntivi non possono superare la scadenza dell’ordinativo principale, ma non fissa alcun termine iniziale; l’art. 3.12 della guida alla convenzione prevede che i servizi possano essere attivati anche in tempi diversi. Il differimento al 1° luglio 2026 si spiega quindi con la scadenza naturale del contratto in essere con la ricorrente.
Analoga sorte subisce la censura fondata sull’art. 5.5.5 del Capitolato tecnico: la norma, che impone l’avvio delle prestazioni entro 45 giorni dall’emissione dell’OPF, salvo il maggior termine concordato non superiore a 60 giorni, riguarda l’ordinativo principale e non gli atti aggiuntivi.
Quanto all’obbligo di approvvigionamento, il Collegio rileva che l’art. 1, comma 449, L. n. 296/2006 traccia la regola di azione della pubblica amministrazione. Il quarto periodo dell’art. 1 D.L. n. 95/2012 non abilita a una gara autonoma: opera sul piano delle conseguenze del contratto già stipolato in violazione dell’obbligo, evitando nullità, illecito disciplinare e responsabilità amministrativa. L’eccezione all’obbligo è invece prevista dal comma 3, per la convenzione non ancora disponibile e in caso di motivata urgenza. Il riferimento, nella determina del quarto atto aggiuntivo, alla minore onerosità del contratto in essere va letto come giustificazione del differimento, non come ammissione di una deroga.
Infine, la censura sulla violazione dell’art. 5.6.1 del Capitolato è smentita dal richiamo, nella determina del terzo atto aggiuntivo, alla trasmissione del piano dettagliato delle attività revisionato, verificato e approvato dall’amministrazione. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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