Ottemperanza inammissibile per originaria carenza di interesse se il giudicato è già adempiuto (TAR Veneto n. 1600 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire quando, al momento della notifica del ricorso, l’Amministrazione ha già integralmente adempiuto all’obbligo scaturente dal giudicato. L’adempimento anteriore alla proposizione del gravame priva l’azione del suo presupposto funzionale, non essendovi più alcuna utilità giuridica da conseguire tramite la decisione del giudice dell’ottemperanza. La successiva attività processuale delle parti, ivi inclusa la richiesta di cessazione della materia del contendere, non può sanare il difetto genetico dell’interesse ad agire. La soccombenza in rito comporta la condanna alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, domandava l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 706/2024, pubblicata il 22 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’attivazione della carta elettronica del docente. Il ricorso veniva notificato e depositato il 5 gennaio 2026. Le Amministrazioni intimate si costituivano segnalando di aver già attivato la predetta carta prima della notifica del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 1435 del 30 giugno 2026, il Tribunale chiedeva chiarimenti in ordine alla data di effettiva attivazione del beneficio, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 9 luglio 2026. L’Amministrazione precisava, con memoria del 3 luglio 2026, che l’attivazione era avvenuta il 23 dicembre 2025. La difesa della ricorrente, con memoria del 6 luglio 2026, prendeva atto di quanto dedotto e chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire. Il Collegio rileva che l’azione di ottemperanza era stata proposta successivamente all’adempimento del giudicato da parte dell’Amministrazione: il ricorso risulta notificato il 5 gennaio 2026, mentre l’attivazione della carta docente era già avvenuta il 23 dicembre 2025.
Secondo il giudice amministrativo, al momento della notifica del gravame non vi era più alcunché da adempiere. L’interesse ad agire nell’ambito del giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., presuppone la persistenza di un obbligo non ancora eseguito dall’Amministrazione; ove l’adempimento sia integrale e antecedente alla proposizione del ricorso, l’azione risulta priva del suo indispensabile presupposto.
Il Collegio ha inoltre precisato che la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente non incide sulla valutazione di ammissibilità del ricorso, in quanto non è idonea a sanare il difetto originario dell’interesse ad agire. La soccombenza in rito ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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