Subappalto necessario e soccorso istruttorio nell’appalto integrato PNRR (TAR Toscana n. 361 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricorso al subappalto c.d. necessario non è soggetta a un onere di forma speciale quando la lex specialis non lo preveda in modo chiaro ed esplicito. In presenza di clausole ambigue, il principio del favor partecipationis e quello di tassatività delle cause di esclusione impongono di privilegiare l’interpretazione che ammette alla gara. La mancata allegazione del certificato premiale richiesto dal disciplinare, quando le informazioni sulla qualificazione del professionista siano già desumibili dall’offerta tecnica, non giustifica l’esclusione né integra un grave illecito professionale, essendo l’omissione sanabile mediante soccorso istruttorio, non risultando introdotti elementi estranei all’offerta.
Il Fatto
Una stazione appaltante avvia una procedura per l’affidamento di un appalto integrato, finanziato con fondi PNRR, per la riqualificazione di un immobile scolastico. Il disciplinare richiede la qualificazione SOA per la categoria prevalente e per la categoria scorporabile, ammettendo chi ne sia privo a condizione di subappaltare interamente la scorporabile a impresa qualificata, con dichiarazione di subappalto “qualificante o necessario“. All’esito della gara, la società collocatasi seconda impugna l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata.
La ricorrente deduce, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver qualificato espressamente come necessario il subappalto, nonché per non aver allegato la certificazione richiesta dal criterio premiale. Propone poi motivi aggiunti avverso gli atti successivi, con cui la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio e confermato l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sulla forma della dichiarazione del subappalto necessario. Richiama l’orientamento formalistico, secondo cui tale dichiarazione costituisce modalità di attestazione di un requisito di partecipazione, non tollerando formule generiche; e l’orientamento più recente, che valorizza l’effettiva volontà dell’operatore desumibile dagli atti di gara.
Il Tribunale aderisce al secondo indirizzo, giudicandolo coerente con il favor partecipationis e con l’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, che sancisce la tassatività delle cause di esclusione. Nel caso concreto, la clausola del disciplinare, contenente l’inciso “(cd. qualificante o necessario)”, è ambigua e si presta a letture divergenti. In presenza di clausole opinabili, deve prevalere l’interpretazione che favorisce l’ammissione.
Il Collegio distingue i precedenti evocati dalla ricorrente: il precedente del medesimo TAR riguardava una legge di gara “estremamente chiara”, con clausola ritenuta nulla perché escludente; la pronuncia del Cons. Stato n. 99 del 2026 concerneva un operatore che aveva barrato la casella “NO” quanto al subappalto necessario, senza altrove dichiararlo. Nel caso in esame, invece, la volontà di subappaltare integralmente la categoria scorporabile risulta dal DGUE.
Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte esamina il criterio premiale che attribuiva punti per la presenza di un professionista accreditato ISO/IEC 17024. La certificazione non era stata allegata, ma le informazioni sulla qualificazione dei componenti del gruppo di lavoro erano già contenute nell’offerta tecnica. La stazione appaltante, attivato il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, ha verificato la qualificazione di altro professionista del team.
Il Collegio ritiene che non siano stati introdotti elementi estranei all’offerta: le indicazioni sul team erano già nella documentazione di gara. La circostanza che la controinteressata abbia riscontrato la richiesta dopo la conclusione del subprocedimento è priva di rilievo decisivo, poiché il certificato contiene le stesse informazioni già evidenziate dalla stazione appaltante. Per il quarto motivo, non si ravvisano i presupposti del grave illecito professionale.
Quanto ai motivi aggiunti, concernenti l’idoneità della certificazione posseduta dall’altro professionista, la Corte li dichiara irricevibili per tardività ex art. 120, co. 3, cod. proc. amm., poiché le informazioni necessarie erano già nella nota del 7.11.2025, prodotta dalla ricorrente, e la norma tecnica di riferimento era desumibile dall’art. 2, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 102/2014. Il ricorso è respinto; spese compensate.
Nota della Redazione
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