Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario sulla Carta docente: procura generica e inammissibilità (TAR Lombardia n. 2292 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è inammissibile qualora la procura alle liti non rivesta il carattere della specialità richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., dovendo la stessa indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e gli estremi del provvedimento del quale si chiede l’esecuzione. La carenza della procura speciale, a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, non è più sanabile mediante la concessione dell’errore scusabile.
Il Fatto
Due docenti, risultati vittoriosi in un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Amministrazione scolastica ad erogare loro la Carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, proponevano ricorso per l’ottemperanza avverso il mancato adempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I ricorrenti chiedevano che il giudice amministrativo ordinasse all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominasse sin d’ora un commissario ad acta. Il ricorso veniva notificato il 4 dicembre 2025, successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha esaminato separatamente la posizione dei due ricorrenti, accogliendo l’eccezione di inammissibilità sollevata d’ufficio dal Collegio per la posizione di uno dei docenti. La sua procura alle liti risultava rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso, priva dell’indicazione del Tribunale Amministrativo Regionale competente e degli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, limitandosi a un generico riferimento al “giudizio di ottemperanza”.
Il Collegio ha rilevato come l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. imponga che il difensore sia munito di una procura speciale, ossia di una procura che consenta l’identificazione univoca della controversia. La genericità della procura determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo la sua carenza sanabile in via di regolarizzazione per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, alla luce dell’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025.
Con riferimento alla posizione dell’altra docente, la cui procura è stata ritenuta specifica, il ricorso è stato accolto. La sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.L. n. 669/1996. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di erogare la somma complessiva di € 2.000,00, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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