Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Toscana n. 313 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando l’inottemperanza sia accertata e non contestata. L’esecuzione va disposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti, ed è applicabile anche ai giudicati di condanna pecuniaria. La misura può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a differenze stipendiali a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 948,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata e la causa è stata trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza. La ricorrente ha notificato al Ministero, ai fini esecutivi, la sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Siena. La decisione è frattanto passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.
Non essendo contestata l’inottemperanza del Ministero, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza a corrispondere la somma dovuta, con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.
Il TAR ha poi applicato la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, perché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La misura è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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