Esecuzione del giudicato e penalità di mora per la carta del docente (TAR Toscana n. 312 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle pronunce del giudice del lavoro, accertando la notifica dei titoli esecutivi, il loro passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con l’esecuzione di condanne pecuniarie e cumulabile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La liquidazione delle spese segue la soccombenza e può tener conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, due pronunce favorevoli. Con la prima era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui. Con la seconda era stato accertato il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per le supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con condanna al pagamento di euro 1.739,17, oltre interessi legali e rivalutazione.

Le sentenze, notificate al Ministero e passate in giudicato, non erano state eseguite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che all’amministrazione debitrice fosse ordinato di provvedere mediante accreditamento e corresponsione degli importi dovuti. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Le due sentenze del giudice del lavoro erano state notificate ai fini esecutivi e, come attestato dalla cancelleria, erano frattanto passate in giudicato. Risultava inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo decorso tra la notifica dei titoli e la proposizione del ricorso.

L’amministrazione non ha contestato l’inottemperanza. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: accreditando, mediante carta del docente, l’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, in esecuzione della prima pronuncia, e corrispondendo l’importo di euro 1.739,17, oltre accessori, in esecuzione della seconda.

Per il caso di perdurante inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il Collegio ha poi ritenuto applicabile la penalità di mora richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Essa è compatibile con il contenuto dei giudicati posti in esecuzione, di natura pecuniaria, e concorrente con la nomina del commissario. Le somme sono state determinate in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi capitali, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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