Ottemperanza per l’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Calabria n. 1426 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per la formazione e condanna il Ministero ad attribuirne l’importo, è suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’amministrazione protrattasi oltre il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La domanda di fissazione della somma di denaro per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va invece respinta quando la penalità di mora risulti manifestamente iniqua, atteso che la Carta elettronica non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, sentenza n. 534/2025, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 17 marzo 2025, era passata in giudicato, come da attestazione del 3 luglio 2025.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, il ricorrente proponeva dinanzi al TAR Calabria azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo altresì la condanna al pagamento della penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha rilevato che, al momento della proposizione della domanda, era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, spirato il 15 luglio 2025, mentre la notifica del ricorso introduttivo era stata eseguita il 18 luglio 2025. Constatato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il ricorso è stato accolto, ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con oneri posti a carico dell’amministrazione.
Quanto alla domanda di fissazione della somma di denaro per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha respinta, ritenendola manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti. Tale beneficio, infatti, non costituisce un corrispettivo per una prestazione lavorativa, bensì un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, sicché l’applicazione di una penalità di mora risulterebbe sproporzionata rispetto alla natura dell’obbligo.
Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.