L’ottemperanza per la Carta docente al docente precario si fa davanti al TAR (TAR Puglia n. 1653 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente precaria, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al riconoscimento della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarle il beneficio, non vedeva l’Amministrazione dare esecuzione alla pronuncia.
La sentenza, pubblicata il 6 marzo 2025 e notificata al Ministero il 12 marzo 2025, era passata in giudicato. La docente, quindi, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza della pretesa azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
Il Collegio ha verificato la regolarità del ricorso, constatando l’osservanza del termine di deposito dimezzato di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., avendo la sentenza comprovata valenza di cosa giudicata, come risultante dall’apposita certificazione del Tribunale di Taranto. Ha inoltre accertato che la sentenza era stata notificata munita di formula esecutiva al Ministero il 12 marzo 2025 e che l’azione esecutiva era stata avviata dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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