Criteri di selezione del privato accreditato e sospensione normativa sopravvenuta (TAR Toscana n. 277 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione delle strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni di ricovero, i criteri di valutazione della qualità e della capacità organizzativa dei concorrenti costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli, illogici o abnormi, ovvero carenti di trasparenza. È legittima la clausola della lex specialis che, in applicazione del principio di territorialità e di prossimità dell’assistenza, attribuisca l’intero budget provinciale all’unica struttura ivi operante, trattandosi di criterio funzionale alla massimizzazione dell’accesso alle cure e alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., non eliso dalla libertà di scelta del luogo di cura riconosciuta al paziente. Il sub-criterio che valorizza indicatori quantitativi e misurabili della performance non è di per sé irragionevole, essendo ammesso che la qualità sia valutata anche mediante criteri di misurabilità. La sospensione disposta dall’art. 36 della legge n. 193/2024 nei confronti dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 e del D.M. 19 dicembre 2022 non si applica alle procedure selettive già indette, in forza del principio del tempus regit actum.

Il Fatto

La AUSL Toscana Sud Est ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, per l’assegnazione dei tetti di spesa relativi alle prestazioni di ricovero per il triennio 2025-2027. Alla selezione hanno partecipato tre strutture, tra cui la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria del budget della provincia di Siena. La Commissione di valutazione ha concluso i lavori e l’Azienda, con deliberazione n. 1376 del 30 dicembre 2024, ha approvato l’esito della procedura assegnando i budget in proporzione ai punteggi conseguiti.

La ricorrente ha impugnato gli atti di gara contestando la legittimità del criterio di territorialità, la valutazione dei requisiti economici della controinteressata, la strutturazione quantitativa degli indicatori e l’attribuzione dei punteggi, deducendo inoltre l’illegittimità della conclusione della procedura dopo la sospensione normativa introdotta dalla legge n. 193/2024. Ha poi impugnato con motivi aggiunti la successiva rideterminazione dei budget e resistito al ricorso incidentale della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il rapporto tra la sospensione dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 e del D.M. 19 dicembre 2022, operata dall’art. 36 della legge n. 193/2024, e la sorte della procedura già avviata. Muovendo dal principio del tempus regit actum, il Tribunale ritiene che le procedure di selezione siano regolate dalla normativa vigente al momento della loro indizione e che lo ius superveniens non incida sui segmenti già definiti, salvo espressa previsione contraria. La norma sopravvenuta ha natura derogatoria e generale, non provvedimentale, e non contiene alcuna clausola di estensione alle gare già bandite: l’Azienda non aveva pertanto alcun obbligo di sospendere il procedimento in corso.

Nel merito, il Tribunale esamina la clausola dell’avviso che, in presenza di un’unica struttura ammessa in un ambito provinciale, le assegna l’intero budget territoriale. La ricorrente ne deduceva il contrasto con la disciplina di settore e la creazione di una rendita di posizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui la scelta dei criteri valutativi è espressione di ampia discrezionalità e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o difetto di trasparenza, e osserva che il criterio di territorialità, letto insieme a quello di prossimità, risponde all’esigenza di garantire la presa in carico del paziente nel suo contesto di riferimento, in coerenza con la programmazione regionale e con l’art. 32 Cost. La libertà di scelta del luogo di cura non è compressa dall’articolazione provinciale dei budget.

Quanto al requisito della capacità economica e finanziaria, il Collegio rileva che l’avviso non pone alcuna soglia minima di fatturato e che la Commissione ha operato una valutazione di compatibilità e congruità rispetto ai fabbisogni programmati, ricompresa nella discrezionalità amministrativa. La successiva ridistribuzione dei budget in corso d’anno attiene al piano del risultato gestionale e non incide sulla legittimità degli atti, potendo rilevare solo in presenza di manifesta irragionevolezza.

Sul piano degli indicatori, il Tribunale esclude che la loro strutturazione quantitativa ne comporti l’illegittimità, essendo ammesso il ricorso a criteri di misurabilità della qualità. Le censure sull’attribuzione dei singoli punteggi sono respinte: i dati contestati risultano tratti da fonti ufficiali, il principio del tempus regit actum impedisce di valorizzare la rettifica algoritmica sopravvenuta e l’omessa produzione documentale non può essere supplita mediante soccorso istruttorio, in ossequio ai principi di autoresponsabilità e par condicio. Quanto alla rimodulazione dei budget, l’art. 6, comma 17 dell’accordo contrattuale impone alla struttura di uniformarsi alle indicazioni di programmazione regionale, e la ricorrente ha comunque prestato acquiescenza mediante la comunicazione di disponibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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