L’autorizzazione unica sovraregionale spetta alla Regione dove insiste la maggior parte dell’impianto, con intesa dell’altra Regione tramite conferenza di servizi (TAR Abruzzo n. 105 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, quando il progetto interessi il territorio di più Regioni, la competenza a rilasciare il provvedimento spetta all’Amministrazione procedente individuata, secondo le Linee Guida del DM 10 settembre 2010, nell’Ente nel cui territorio ricade la maggior parte delle componenti dell’impianto. Le altre Regioni interessate partecipano al procedimento attraverso la conferenza di servizi e l’intesa, e non possono essere destinatarie di un autonomo e separato provvedimento autorizzatorio. Le opere di connessione alla rete elettrica non sono valutabili singolarmente ma rientrano nel concetto di “impianto” ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA. L’autorità competente può sospendere il procedimento autorizzatorio quando risulti necessaria una nuova valutazione ambientale per l’integrale progetto, comprensivo delle opere localizzate nel territorio di un’altra Regione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico e delle opere di connessione, insistendo in parte su territorio abruzzese e in parte nel territorio marchigiano. Inizialmente era stata effettuata solo una verifica di assoggettabilità a VIA limitata all’impianto. Successivamente, la Regione Marche ha evidenziato la necessità di una nuova verifica che comprendesse anche le opere di connessione nel suo territorio e, in seguito, la Regione Abruzzo ha sospeso il procedimento autorizzatorio. La società ha quindi impugnato gli atti di sospensione, deducendo la competenza della sola Regione Abruzzo a rilasciare l’autorizzazione per l’intero progetto e la conclusione del procedimento con il silenzio assenso, oltre alla violazione dei termini di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata la ricostruzione della ricorrente circa la competenza, pur condividendo l’individuazione della Regione Abruzzo quale autorità competente a rilasciare l’autorizzazione unica per l’intero progetto. La Regione Abruzzo è stata individuata in base ai punti 10.5, 10.6 e 10.7 delle Linee Guida, ossia quale Ente in cui ricade il maggior numero di componenti, ma avrebbe dovuto coinvolgere la Regione Marche tramite la conferenza di servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990 per la acquisizione dell’intesa. Tuttavia, non risulta che la Regione Marche abbia mai espresso un parere favorevole sul progetto in variante; le interlocuzioni tra le due Regioni riguardavano la sola definizione della procedura corretta.
La Corte ha poi precisato che la precedente verifica di non assoggettabilità a VIA non riguardava le opere di connessione, ma solo l’area dell’impianto, e pertanto non può sostenersi che la valutazione ambientale si fosse conclusa per l’integrale progetto. Secondo il punto 2 lett. b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, l’elettrodotto non può essere considerato singolarmente, ma rientra nel concetto di “impianto” sottoposto a verifica, come chiarito anche dal Ministero dell’Ambiente. La Regione Marche, non essendo stata mai coinvolta nel procedimento di screening, non aveva alcun onere di impugnare i precedenti giudizi di esclusione dalla VIA.
La sospensione del procedimento è stata ritenuta corretta, essendo prevista dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/2003, che fa salvi i casi in cui i progetti siano sottoposti a valutazione ambientale. Il ritardo è stato inoltre attribuibile alla società, che ha presentato la variante progettuale circa un anno dopo la richiesta di sospensione, e non all’Amministrazione. La mancata conclusione del procedimento, l’assenza di dimostrazione della spettanza del bene della vita e l’infondatezza della domanda demolitoria hanno comportato il rigetto della domanda risarcitoria. Il ricorso è stato pertanto respinto.
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Nota della Redazione
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