Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 249 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio. Il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può decidere la controversia nel merito e deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia è conforme alla dichiarazione resa dalla parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato alcune determine dirigenziali con le quali il Comune ha disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime. Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 4 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento. Il giudice è stato quindi chiamato a stabilire quali conseguenze processuali derivino da tale sopravvenuta dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali si è disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime. Le Amministrazioni si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso, ma nelle more la stessa ricorrente ha evidenziato che è venuto meno l’interesse all’accoglimento.
Su questo presupposto il Tribunale ha richiamato la regola per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Collegio ha fondato tale conclusione sul principio dispositivo in senso ampio, che nel processo amministrativo attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse provoca così la presa d’atto del giudice, privo del potere di procedere d’ufficio.
A sostegno dell’orientamento il Tribunale ha richiamato Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033, secondo cui il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha compensate, in considerazione anche della non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune.
Nota della Redazione
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