Il termine di conclusione della VIA è perentorio e non può essere sospeso dalla mole di istanze (TAR Sardegna n. 191 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA di cui all’art. 25, d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, come espressamente previsto dal comma 7 della medesima disposizione, e la loro violazione determina l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione. L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non può di per sé legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento relativo ad altri progetti, né l’inerzia può essere giustificata dal numero delle istanze in corso di valutazione, che impone l’adozione di misure organizzative interne e non può ridondare a danno del privato istante. La mancata espressione dei pareri nei termini o l’espressione di pareri negativi non elide l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una pronuncia espressa, che ha natura doverosa.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato al Ministero dell’Ambiente un’istanza di avvio del procedimento di VIA per un cluster di impianti agrivoltaici, aveva visto concludersi la fase di consultazione del pubblico senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema del provvedimento di VIA e senza che il Ministero adottasse il provvedimento finale nei termini stabiliti dall’art. 25, d.lgs. n. 152/2006. Dopo vani solleciti, la società ha adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come il decorso dei termini procedimentali, comprensivi della fase di predisposizione dello schema di provvedimento, fosse pacifico in causa. I giudici hanno dato continuità all’orientamento consolidato del Tribunale, affermando che l’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, con successiva adozione del provvedimento da parte del direttore generale ministeriale.
La Sezione ha disatteso la prospettazione difensiva, valorizzando la natura perentoria dei termini, sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e la conseguente natura doverosa della conclusione del procedimento. Sul punto è stato richiamato il criterio di priorità di cui all’art. 8, d.lgs. n. 152/2006, ribadendo che esso non legittima l’elusione dei termini per i progetti di potenza inferiore, soprattutto in assenza di un provvedimento organizzativo attuativo; l’eventuale “attivismo” del mondo imprenditoriale non può giustificare una sostanziale disapplicazione dei termini normativamente imposti.
In ragione dell’accoglimento, il Tribunale ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione dello schema, e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di provvedere entro i successivi novanta giorni in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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