Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1615 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, salvo il potere di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della somma di euro 1.500,00 per tre anni scolastici, oltre interessi maturati dal diritto all’accredito sino al saldo.

Dedotto il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’integrale adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. L’attestazione del passaggio in giudicato risulta versata in atti e la prova della notifica del titolo conferma l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. La pronuncia è stata parametrata al dispositivo del titolo azionato, in osservanza del giudicato sostanziale.

Quanto alla figura del commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il relativo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto il precedente C.G.A.R.S. 15 febbraio 2015, n. 138. La nomina è caduta sul Responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

Il Collegio ha poi dettato la disciplina del compenso e delle spese dell’ausiliario: liquidazione con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese; presentazione della parcella, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione.

Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori, con riguardo analogico ai minimi del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 e 30 gennaio 2015, n. 453.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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